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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

• la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum nazionali per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
• la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità (solo nelle sedi UE) e di viaggio, nonché certificazioni.

Il cittadino italiano ha inoltre l’obbligo di comunicare al proprio Comune e quindi all’Ufficio consolare tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

 

Contatti

L’orario di ricezione delle telefonate è dal lunedì al giovedì dalle dalle ore 9.00 alle ore 16.30, e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al +84 028 38275445/6/7.

Qualora si desideri inviare un messaggio di posta elettronica all’Ufficio, al seguente indirizzo e-mail: hochiminh.consolato@esteri.it

Stante l’ingente numero di richieste, verrà data priorità alla risposta di quesiti di particolare trattazione, che non trovino già riscontro su questo sito internet. A tal fine, si consiglia di visitare la pagina delle Domande Frequenti (FAQ).

 

Avvertenza

Gli Uffici consolari non sono titolari delle funzioni di ufficiale di anagrafe e non possono pertanto rilasciare certificati di residenza, compito che può essere assolto esclusivamente dai Comuni italiani sia per quanto riguarda l’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che per quanto riguarda l’APR (Anagrafe della Popolazione Residente).
Il certificato potrà pertanto essere richiesto all’ultimo comune di residenza in Italia presso la cui AIRE il connazionale risulti essere iscritto.

Si informa che la legge n. 183 del 12 novembre 2011 all’art.15 consente una completa decertificazione nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e privati.
Pertanto dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni (quindi anche da questo Consolato) sono valide ed utilizzabili solo nel rapporto fra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i certificati (quindi anche quello di residenza) sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) o dall’atto di notorietà.

Le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati. Nel caso in cui un privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o ad un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia, anche questo certificato dovrà essere richiesto al Comune presso la cui AIRE il connazionale risulta essere iscritto, ed è valido solo per l’estero.

Si ricorda che le autocertificazioni NON vengono accettate come prova di residenza per la richiesta di iscrizione in AIRE (DL 223/2012).