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Nascita

AGGIORNAMENTO

Registrazione della nascita del figlio di un cittadino italiano all’estero

Decreto Legge 36/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2025

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (testo), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74 (testo) ha introdotto importanti novità nella disciplina della trasmissione della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis).

In particolare, ai sensi del novellato art.  Art. 3-bis, co. 1, della Legge n. 91/1992, lett. c) e d), chi è nato all’estero può acquisire la cittadinanza iure sanguinis solo se:

  1. a) un suo genitore (anche adottivo) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  2. b) un suo nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  3. c) non rientra in nessuna delle categorie sopra elencate ma un suo genitore (anche adottivo) ha avuto due anni di residenza continuativa in Italia dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e  primadella nascita (o adozione) del figlio;
  4. d) non rientra in nessuna delle categorie sopra elencate ma nonpossiede un’altra cittadinanza.

La sussistenza delle citate condizioni da a) a d) va comprovata -a cura del richiedente- da adeguata documentazione presentata all’atto della richiesta di trascrizione della nascita. Tra i documenti utili a tal fine si citano, a titolo non esaustivo: certificati rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione e di eventuali altri Stati terzi di residenza attestanti la mancata naturalizzazione del dante causa; certificati negativi di cittadinanza; attestazioni di non iscrizione alle liste elettorali. Non sono invece ammesse autodichiarazioni/dichiarazioni di parte. Per dimostrare l’eventuale residenza continuativa del genitore prima della nascita del figlio, occorre esibire certificati di residenza storici rilasciati dal Comune italiano competente.

La Legge 72/2025 ha comunque introdotto la possibilità, per i minori nati all’estero che non ottengono automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi dei citati limiti di cui all’art. 3-bis, co. 1,  di acquistarla “per beneficio di legge” se il padre o la madre sono cittadini per nascita e se entrambi i genitori dichiarano -di persona e con atto formale di fronte all’ufficiale di stato civile- la volontà dell’acquisto, a condizione che:

1) la dichiarazione sia presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

2) la dichiarazione sia presentata oltre un anno dalla nascita (o dalla data in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva), purché il minore risieda legalmente in Italia per almeno due anni consecutivi dopo la presentazione della dichiarazione.

Inoltre, per i minorenni alla data del 24 maggio 2024, è possibile acquistare la cittadinanza se i genitori -cittadini per nascita e riconosciuti tali prima del 28 marzo 2025- presentano formale dichiarazione di volontà dell’acquisto entro le 23:59 del 31 maggio 2026.

L’acquisto della cittadinanza a seguito della citata dichiarazione presentata dai genitori italiani per nascita è soggetto al pagamento del contributo di 250 euro in favore del Ministero dell’Interno, versato dal dichiarante tramite portale PagoPA o bonifico bancario

La dichiarazione di acquisto è resa di persona previo appuntamento da fissare inviando una mail a hochiminh.consolato@esteri.it ed è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra e al pagamento di 250 € a favore del Ministero dell’Interno (il contributo è dovuto per ciascun minore).

Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentarsi all’Ufficio Consolare con i seguenti documenti:

1. L’atto di nascita vietnamita emesso dalle autorità competenti;
L’atto deve essere in originale (non si accettano fotocopie) e completo di legalizzazione e traduzione in italiano
N.B. Il Consolato non effettua traduzioni – vedere lista traduttori di riferimento.

2. Modulo di richiesta di trascrizione (Link) firmato da entrambi i genitori;

3. Fotocopia dei passaporti dei coniugi;

4. Fotocopia dell’atto di matrimonio
Nel caso i genitori non avessero mai registrato il matrimonio in Italia ma all’estero, prego allegare anche l’atto di matrimonio (debitamente legalizzato e tradotto in lingua italiana) che dovrà essere trascritto prima dell’atto di nascita di un figlio (seguire le istruzione su come registrare un atto di matrimonio).

 

Importante: in caso di atti di nascita rilasciati da altri Paesi esteri diversi dal Vietnam, il connazionale dovrà provvedere alla legalizzazione e alla traduzione in italiano di tali atti di nascita, rivolgendosi alla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana competente per quel Paese.

Se si desidera contestualmente fare richiesta di passaporto per il minore si rimanda alla apposita pagina della sezione passaporti per le istruzioni per il rilascio di passaporto per i minori (link).