Si informa che con l’articolo 14 del D.L. 113 del 04.10.2018 (entrato in vigore il 05.10.2018 e convertito con legge 132 del 01.12.2018) sono state apportate alcune importanti modifiche alla Legge sulla cittadinanza:
– è stato abrogato l’articolo che prevedeva l’impossibilità per il Ministero dell’Interno di procedere al rigetto dell’istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio, ove fossero decorsi due anni dall’istanza stessa;
– il versamento dell’importo di 200 Euro previsto per le istanze e le dichiarazioni in materia di cittadinanza nei casi di naturalizzazione è stato sostituito con il versamento di 250 Euro;
– è stato introdotto, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza nei casi previsti dagli artt. 5 e 9 della legge 91/1992, il requisito dell’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 e comprovabile mediante titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario ovvero una certificazione rilasciata da un ente certificatore (Università per stranieri di Siena, Università per stranieri di Perugia, Università Roma Tre, Società Dante Alighieri);
– è stato esteso a 48 mesi il termine di definizione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza, tranne che per i casi di riconoscimento iure sanguinis, per i quali il termine è confermato in 730 giorni anche nei casi di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1948.