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Informazioni utili

Richiesta dati biometrici: Tutti i richiedenti visto dovranno fornire i loro dati biometrici (le impronte digitali delle dieci dita delle mani e una foto) al momento della richiesta di visto Schengen. I richiedenti dovranno dunque presentarsi di persona al momento della domanda di visto. Si tratta di una procedura semplice e che richiede solo pochi minuti. Poiché le informazioni sui dati biometrici saranno conservate per 59 mesi, per eventuali successive richieste di visto non si dovranno prelevare nuovamente le impronte (salvo casi particolari). L’esenzione dall’obbligo di raccolta delle impronte digitali è prevista per un numero limitato di richiedenti visto: bambini di età inferiore ai 12 anni e persone per le quali la raccolta delle impronte digitali è fisicamente impossibile. Sono altresì esentati, in occasione di visite ufficiali, i Capi di Stato e i membri del Governo, assieme ai componenti della delegazione al seguito e ai coniugi. L’Italia non richiede la raccolta dei dati biometrici per i visti nazionali.

L’ottenimento del visto non dà automaticamente diritto all’ingresso dell’area Schengen

Si attira l’attenzione dei richiedenti visto sul fatto che il semplice possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso nell’area Schengen e che i titolari di un visto possono essere richiesti, una volta arrivati alla frontiera esterna dell’area Schengen o in occasione di altri controlli, di fornire informazioni circa i mezzi di sostentamento, sulla durata del soggiorno previsto in area Schengen e sullo scopo del viaggio.

Si raccomanda di portare con sé copia dei documenti presentati in fase di domanda di visto (quali ad esempio, lettere di invito, prenotazioni alberghiere e aeree o altri documenti atti a dimostrare lo scopo del viaggio). Per maggiori informazioni, si veda Il Codice comunitario dei Visti.

 

Cosa succede in caso di rifiuto del visto

Eventuali decisioni negative relative alle domande di visto saranno notificate al richiedente. Nel provvedimento di rifiuto del visto sono indicati i motivi del rifiuto. Il richiedente la cui domanda è stata rifiutata ha diritto di presentare nuova domanda di visto, integrando eventuali documenti mancanti, ovvero di proporre ricorso. Eventuali ricorsi devono essere presentati al T.A.R. del Lazio, con l’assistenza di un legale, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto. Il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità (in base all’art. 144 del C.P.C. e all’art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933), alla competente Avvocatura dello Stato. Solo per i visti per motivi familiari il ricorso va presentato al Tribunale ordinario del luogo di residenza del richiedente in Italia.

 

Come utilizzare correttamente un visto Schengen

Il visto Schengen dà diritto a circolare nei Paesi dell’area Schengen. È possibile rimanere in area Schengen solamente per il numero di giorni indicati sul visto, che va utilizzato esclusivamente nel lasso temporale indicato “dal” “al”. La dicitura “Durata del soggiorno … giorni” indica il numero di giorni che è possibile trascorrere nell’area Schengen, a partire dalla data in cui si fa ingresso nel territorio Schengen (da contare sulla base dei timbri di ingresso e uscita). Il lasso temporale indicato “Da…a” può essere più lungo rispetto alla “Durata del soggiorno” al fine di consentire una certa flessibilità. Tuttavia non è possibile rimanere in area Schengen più giorni rispetto a quelli indicati sotto la voce “Durata del soggiorno…giorni”. Inoltre non è possibile soggiornare oltre la data indicata alla voce “Al”.

Il numero di ingressi concessi può essere: uno, due o multipli. Quanti hanno necessità di recarsi frequentemente in area Schengen possono richiedere visti ad ingressi multipli pluriennali fino ad un massimo di 5 anni. Si ricorda ai possessori di visti ad ingressi multipli che in base alla normativa è possibile rimanere all’interno dell’area Schengen per un massimo di 90 giorni ogni 180 giorni.

Al fine di evitare over-staying e per sapere quanti giorni rimangono a disposizione rispetto a quelli già utilizzati, è possibile utilizzare (a titolo indicativo) il sistema di calcolo approntato sul sito della Commissione europea.

 

Come utilizzare correttamente un visto nazionale italiano

Una volta giunti in Italia con un visto nazionale italiano, è necessario recarsi entro 8 (otto) giorni lavorativi presso la competente Questura della Provincia ove si intende risiedere per fare richiesta di Permesso di soggiorno. La durata del Permesso di soggiorno sarà corrispondente a quella indicata sul visto. Il Permesso di soggiorno dovrà essere rinnovato direttamente in Italia. Clicca qui per individuare la Questura competente.

 

Ulteriori informazioni

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare direttamente il sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e il sito della Commissione europea.