{"id":403,"date":"2023-10-12T11:19:46","date_gmt":"2023-10-12T04:19:46","guid":{"rendered":"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/?page_id=403"},"modified":"2025-05-27T16:09:24","modified_gmt":"2025-05-27T09:09:24","slug":"atto-di-unione-civile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/atto-di-unione-civile\/","title":{"rendered":"Atto di unione civile"},"content":{"rendered":"<h3><strong>Unioni Civili \u2013 Convivenze di fatto<\/strong><\/h3>\n<p>Il 5 giugno scorso \u00e8 entrata in vigore nell\u2019ordinamento italiano la legge 20 maggio 2016, n. 76 (pubblicata nella G.U. del 21 maggio 2016 n.118) sulle unioni civili tra persone delle stesso sesso e le convivenze di fatto. La legge disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato &#8220;unione civile&#8221; e, dall\u2019altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>Unioni civili<\/h4>\n<p>L\u2019Unione civile costituisce una formazione sociale tra persone dello stesso sesso dalla quale deriva una variazione dello stato civile delle parti.<br \/>\nIl Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144, vigente dal 29 luglio u.s., ne ha dettato una disciplina transitoria. Da tale data \u00e8 quindi possibile costituire unioni civili tra persone dello stesso sesso presso i Comuni italiani e, per i cittadini residenti all\u2019estero, presso i Consolati d\u2019Italia.<\/p>\n<p><em>Il cittadino italiano iscritto all\u2019AIRE che intende costituire all\u2019estero un\u2019unione civile pu\u00f2, quindi, rivolgersi all\u2019Ufficio consolare italiano competente per residenza.<\/em>\u00a0Contestualmente alla costituzione dell\u2019unione civile, le due parti possono eventualmente rendere le dichiarazioni relative alla scelta del cognome comune e\/o al regime patrimoniale dei beni.<\/p>\n<p>Le unioni civili costituite presso l\u2019Ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE.<\/p>\n<p><strong>Si ricorda che ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, l\u2019autorit\u00e0 consolare italiana pu\u00f2 svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di accreditamento. Pertanto non sempre \u00e8 possibile procedere alla costituzione di unioni civili all\u2019estero.<\/strong><\/p>\n<p>Le disposizioni contenute nel decreto transitorio prevedono anche la trascrizione in Italia degli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso \u2013 delle quali almeno una di cittadinanza italiana \u2013 costituite di fronte alle autorit\u00e0 estere.<br \/>\nLa richiesta di trascrizione deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare italiano all\u2019estero della circoscrizione di residenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>Convivenze di fatto<\/h4>\n<p>Il cittadino italiano residente all\u2019estero pu\u00f2 dichiarare presso l\u2019Ufficio consolare competente per residenza, la \u201cconvivenza di fatto\u201d con persona dello stesso sesso o di sesso diverso residente allo stesso indirizzo estero ed iscritta nello stesso Comune Aire, come precisato dal Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>In seguito alla trasmissione della dichiarazione di \u201cconvivenza di fatto\u201d, il Comune italiano potr\u00e0 rilasciare una certificazione di istituzione di famiglia anagrafica.<\/p>\n<p>Presso l\u2019Ufficio consolare il cittadino italiano residente all\u2019estero, ove in possesso dei requisiti richiesti, pu\u00f2 stipulare il \u201ccontratto di convivenza\u201d previsto dal comma 50 della legge n. 76\/2016 o chiedere l\u2019autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza ha contenuto esclusivamente patrimoniale ed \u00e8 regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia: se i due contraenti hanno diversa nazionalit\u00e0 e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sar\u00e0 quella di tale Paese.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Unioni Civili \u2013 Convivenze di fatto Il 5 giugno scorso \u00e8 entrata in vigore nell\u2019ordinamento italiano la legge 20 maggio 2016, n. 76 (pubblicata nella G.U. del 21 maggio 2016 n.118) sulle unioni civili tra persone delle stesso sesso e le convivenze di fatto. La legge disciplina, da un lato, il legame fra due persone [&hellip;]","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"parent":86,"menu_order":4,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-403","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/403","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=403"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/403\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4578,"href":"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/403\/revisions\/4578"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/86"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=403"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}