{"id":397,"date":"2023-10-12T11:09:47","date_gmt":"2023-10-12T04:09:47","guid":{"rendered":"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/?page_id=397"},"modified":"2025-06-10T13:00:38","modified_gmt":"2025-06-10T06:00:38","slug":"nascita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita\/","title":{"rendered":"Nascita"},"content":{"rendered":"<p><strong><u>AGGIORNAMENTO<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Registrazione della nascita del figlio di un cittadino italiano all\u2019estero<\/strong><\/p>\n<p><strong>Decreto Legge 36\/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 74\/2025<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2025\/03\/28\/25G00049\/SG\">testo<\/a>), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74 (<a class=\"\" href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2025\/05\/23\/25G00082\/SG\" data-focus-mouse=\"false\">testo<\/a>) ha introdotto importanti novit\u00e0 nella disciplina della trasmissione della cittadinanza per discendenza (<em>iure sanguinis<\/em>).<\/p>\n<p>In particolare, ai sensi del novellato art. \u00a0Art. 3-bis, co. 1, della Legge n. 91\/1992, lett. c) e d), chi \u00e8 nato all\u2019estero pu\u00f2 acquisire la cittadinanza iure sanguinis\u00a0<u>solo se<\/u>:<\/p>\n<ol>\n<li>a) un suo genitore (anche adottivo) possiede, o possedeva al momento della morte,\u00a0<u>esclusivamente<\/u>\u00a0la cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>b) un suo nonno possiede, o possedeva al momento della morte,\u00a0<u>esclusivamente<\/u>\u00a0la cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>c) non rientra in nessuna delle categorie sopra elencate ma un suo genitore (anche adottivo) ha avuto due anni di residenza continuativa in Italia dopo l\u2019acquisto della cittadinanza italiana e \u00a0<u>prima<\/u>della nascita (o adozione) del figlio;<\/li>\n<li>d) non rientra in nessuna delle categorie\u00a0sopra elencate ma\u00a0<u>non<\/u>possiede un\u2019altra cittadinanza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La sussistenza delle citate condizioni da a) a d) va comprovata -a cura del richiedente- da adeguata documentazione presentata all\u2019atto della richiesta di trascrizione della nascita. Tra i documenti utili a tal fine si citano, a titolo non esaustivo: certificati rilasciati dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione e di eventuali altri Stati terzi di residenza attestanti la mancata naturalizzazione del dante causa; certificati negativi di cittadinanza; attestazioni di non iscrizione alle liste elettorali. Non sono invece ammesse autodichiarazioni\/dichiarazioni di parte. Per dimostrare l\u2019eventuale residenza continuativa del genitore prima della nascita del figlio, occorre esibire certificati di residenza storici rilasciati dal Comune italiano competente.<\/p>\n<p>La Legge 72\/2025 ha comunque introdotto la possibilit\u00e0, per i minori nati all\u2019estero che non ottengono automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi dei citati limiti di cui all\u2019art. 3-bis, co. 1,\u00a0 di acquistarla \u201cper beneficio di legge\u201d se il padre o la madre sono\u00a0<u>cittadini per nascita<\/u>\u00a0e se\u00a0<u>entrambi<\/u>\u00a0i genitori dichiarano -di persona e con atto formale di fronte all\u2019ufficiale di stato civile- la volont\u00e0 dell\u2019acquisto, a condizione che:<\/p>\n<p>1) la dichiarazione sia presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.<\/p>\n<p>2) la dichiarazione sia presentata oltre un anno dalla nascita (o dalla data in cui \u00e8 stabilita la filiazione, anche adottiva), purch\u00e9 il minore risieda legalmente in Italia per almeno due anni consecutivi dopo la presentazione della dichiarazione.<\/p>\n<p>Inoltre, per i\u00a0<u>minorenni alla data del 24 maggio 2024<\/u>, \u00e8 possibile acquistare la cittadinanza se i genitori -cittadini per nascita e riconosciuti tali prima del 28 marzo 2025- presentano formale dichiarazione di volont\u00e0 dell\u2019acquisto entro le 23:59 del 31 maggio 2026.<\/p>\n<p>L\u2019acquisto della cittadinanza a seguito della citata dichiarazione presentata dai genitori italiani per nascita \u00e8 soggetto al pagamento del contributo di 250 euro in favore del Ministero dell\u2019Interno, versato dal dichiarante tramite portale PagoPA o bonifico bancario<\/p>\n<p>La dichiarazione di acquisto \u00e8 resa di persona previo appuntamento da fissare inviando una mail a hochiminh.consolato@esteri.it ed \u00e8 soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra e al pagamento di 250 \u20ac a favore del Ministero dell\u2019Interno (il contributo \u00e8 dovuto per ciascun minore).<\/p>\n<p>Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentarsi all\u2019Ufficio Consolare con i seguenti documenti:<\/p>\n<p>1. L\u2019atto di nascita vietnamita emesso dalle autorit\u00e0 competenti;<br \/>\nL\u2019atto deve essere in originale (non si accettano fotocopie) e completo di legalizzazione e traduzione in italiano<br \/>\nN.B. <strong>Il Consolato non effettua traduzioni<\/strong> \u2013 vedere <a href=\"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\">lista traduttori di riferimento<\/a>.<\/p>\n<p>2. Modulo di richiesta di trascrizione (<a href=\"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/trascrizione_nascita_rgpd_ue-1.pdf\">Link<\/a>) firmato da entrambi i genitori;<\/p>\n<p>3. Fotocopia dei passaporti dei coniugi;<\/p>\n<p>4. Fotocopia dell&#8217;atto di matrimonio<br \/>\nNel caso i genitori non avessero mai registrato il matrimonio in Italia ma all\u2019estero, prego allegare anche l\u2019atto di matrimonio (debitamente legalizzato e tradotto in lingua italiana) che dovr\u00e0 essere trascritto prima dell\u2019atto di nascita di un figlio (<a href=\"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/matrimonio\/\">seguire le istruzione su come registrare un atto di matrimonio<\/a>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Importante<\/strong>: in caso di atti di nascita rilasciati da altri Paesi esteri diversi dal Vietnam, il connazionale dovr\u00e0 provvedere alla legalizzazione e alla traduzione in italiano di tali atti di nascita, rivolgendosi alla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana competente per quel Paese.<\/p>\n<p>Se si desidera contestualmente fare richiesta di <strong>passaporto per il minore<\/strong> si rimanda alla apposita pagina della sezione passaporti per le istruzioni per il rilascio di passaporto per i minori (<a href=\"https:\/\/conshochiminh.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/passaporti-e-carte-didentita\/richiesta-passaporto\/\">link<\/a>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"AGGIORNAMENTO Registrazione della nascita del figlio di un cittadino italiano all\u2019estero Decreto Legge 36\/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 74\/2025 Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (testo), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74 (testo) ha introdotto importanti novit\u00e0 nella disciplina della trasmissione della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis). 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